In cosa consiste l’aggiornamento Ivass (vedi qui https://www.assicuratorefacile.com/corso-aggiornamento-ivass-30-ore-formula-30/) e quali categoria di intermediari interessa? Il tema riguarda in particolare gli intermediari iscritti a tutte le sezioni del RUI, che sono tenuti alla formazione professionale obbligatoria. Ecco tutto quello che bisogna sapere e i casi di esonero.
Aggiornamento Ivass: tutti i soggetti obbligati e quelli esonerati
Il Regolamento Ivass 40/2018 elenca tutte le categorie di soggetti che sono tenuti all’aggiornamento professionale. Trattasi degli intermediari finanziari che sono iscritti nelle sezioni A, D oppure F del RUI, compresi coloro che svolgo attività di distribuzione e intermediari a titolo accessorio che rientrano nella sezione E del RUI, oltre agli addetti al call center e tutti gli operatori iscritti alla sezione C del RUI.
Gli intermediari iscritti nella sezione B del RUI non sono tenuti a questo specifico obbligo di formazione professionale, ma sono comunque tenuti a curare l’aggiornamento anche sotto il profilo della conoscenza delle nuove tipologie contrattuali che si diffondono nel mercato, proprio al fine di svolgere adeguatamente il proprio ruolo.
Esistono anche alcune categorie di intermediari esonerati dall’obbligo di formazione professionale e che vengono identificati nell’articolo 86 del Regolamento Ivass, fra questi si ricordano gli intermediari che non operano a titolo individuale in via temporanea.
Sono ulteriori cause di esonero i casi gravi di malattia o infortunio, la gravidanza ( con decorrenza dal sesto mese e fino ad un anno dalla nascita), l’adempimento dei doveri legati alla paternità o maternità. Inoltre, non sono tenuti alla formazione gli operatori dei call center e tutti quei dipendenti che per oltre 6 mesi non svolgono attività assicurativa.
Occorre ricordare che per poter svolgere validamente l’attività assicurativa l’intermediario dovrà sempre assolvere agli obblighi formativi secondo il monte ore stabilito. Quando l’attività riprende nel medesimo anno della sospensione si considerano valide le ore che sono state effettuate.
A cosa serve l’aggiornamento Ivass e come si svolge?
Lo chiarisce sempre il Regolamento all’articolo 89. I corsi di aggiornamento professionale servono proprio per approfondire ed ampliare le conoscenze tecniche, tenuto conto anche dei cambiamenti che interessano la normativa europea, le nuove metodologie e tipologie contrattuali.
A questo riguardo gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, C, D, E e F dovranno conseguire 30 ore annuali di formazione. Il monte ore passa invece a 15 all’anno per gli intermediari iscritti a titolo accessorio nella sezione E, oltre che per gli addetti alla distribuzione che operano all’interno dei locali. L’obbligo di formazione professionale, più nello specifico, decorre a partire dal 1° di gennaio dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta l’iscrizione al registro Ivass.
Tutti gli interessati possono quindi frequentare corsi accreditati che vengono svolti in aula oppure in modalità telematica. Il numero dei partecipanti deve essere in ogni caso adeguato per assicurare l’effettivo apprendimento. La lezione avrà inoltre una durata minima di 8 ore.
I corsi in genere affrontano diverse tematiche, come ad esempio le ultime modifiche normative, la sicurezza informatica, nuovi prodotti assicurativi ecc. Molto importanti sono anche i corsi sui contenuti minimi, ovvero la formazione necessaria che ruota attorno ad argomenti richiesti direttamente dall’istituto. Queste tematiche vengono scelte opportunamente fra le aree indicati nell’articolo 6 del Regolamento.
Come si può reiscrivere un intermediario cancellato?
La formazione Ivass non è solo un obbligo ma un anche requisito indispensabile per richiedere una nuova e valida iscrizione dopo un periodo di cancellazione. A tal ruguardo, gli intermediari che infatti intendono svolgere nuovamente la professione dovranno non solo presentare la domanda entro due anni dalla cancellazione, ma anche conseguire 30 ore di formazione professionale. Il monte ore passa a 15 per gli intermediari a titolo accesorio. Quando invece la domanda viene presentata oltre un quinquennio dalla cancellazione le ore di formazione professionale salgono a 60 per gli intermediari iscritti alle sezioni C, E, F.